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Informativa relativa alle condizioni contrattuali generali per la fornitura di servizi web.

 

Networkers Italia S.a.s., di seguito indicata come “Fornitore”, offre al cliente, di seguito indicato come “Committente” i servizi concordati tra le parti, alle seguenti condizioni:

 

Articolo 1: oggetto del contratto

  1. Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura, a fronte del corrispettivo di cui all’articolo 4, del servizio di ideazione e realizzazione di un sito web secondo le specifiche e le caratteristiche grafiche individuate nel preventivo allegato. In caso di presenza di servizi aggiuntivi, si rimanda al “CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI”
  2. Dal preventivo concordato tra le parti risultano tutte le indicazioni di contenuto, di funzionalità grafiche e tecniche atte ad individuare con precisione la prestazione cui è tenuto il Fornitore.
  3. Il Fornitore si impegna a realizzare un sito conforme al preventivo e agli standard previsti dal Committente, garantendone la compatibilità con i browser più diffusi al momento del rilascio.
  4. Resta inteso che il Fornitore sottoporrà al Committente, per la relativa approvazione scritta (anche a mezzo email), tutti quegli elementi del progetto che fanno riferimento all’immagine ed alla filosofia aziendale.
  5. Eventuali modifiche richieste dal Committente, di maggior entità rispetto a quelle di dettaglio di cui al punto precedente, e in ogni caso tutte le modifiche che vanno oltre quanto previsto dal preventivo, dovranno essere concordate di volta in volta dalle parti in forma scritta (anche a mezzo email).
  6. La realizzazione del sito dovrà essere completata entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del Committente della scelta di cui al punto 4. Ai fini del presente contratto per realizzazione del sito si intende l’installazione del sito da parte del Fornitore sulle infrastrutture di rete e di calcolo individuate nel preventivo per consentire al Committente di effettuare il collaudo secondo le modalità di cui all’articolo 2.
  7. Il Fornitore si impegna entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo ad installare e configurare il sito presso le infrastrutture di rete e di calcolo individuate nel preventivo per la produzione, nonché alla contestuale consegna di copia integrale del sito.
  8. Si precisa che Il Fornitore potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori esterni per tutto o parte del lavoro da svolgere.
  9. In ogni caso il Fornitore potrà recedere dal presente contratto per giusta causa ed in tal caso avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per il servizio svolto fino a quel momento.

Articolo 2: Collaudo

  1. Entro il termine previsto nell’articolo 1 il Fornitore è tenuto ad installare il sito sulle infrastrutture di rete e di calcolo individuate nel preventivo, dandone comunicazione a mezzo email al Committente al fine di consentirgli di effettuare il collaudo.
  2. Il Committente ha l’obbligo di segnalare a mezzo email al Fornitore le eventuali difformità riscontrate rispetto alle concordate esigenze.
  3. Il collaudo si intende superato con esito positivo in caso di espressa comunicazione in tal senso da parte del Committente oppure qualora al Fornitore non pervengano contestazioni da parte del Committente entro 15 giorni dall’installazione del sito.
  4. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore è tenuto ad eliminare sollecitamente i difetti riscontrati, al fine di permettere al Committente di effettuare un nuovo collaudo.

Articolo 3: proprietà intellettuale del sito

  1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il software in forma codice oggetto, il codice sorgente dell’applicazione e la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica consegnata deve essere tale da permettere ad un Fornitore terzo di subentrare nella manutenzione ed implementazione del sito.
  2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze; inoltre il Committente acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato o di una determinata parte del software.
  3. Il Committente si impegna a consegnare al Fornitore il materiale da pubblicare sul sito mediante la consegna su supporto informatico o eventualmente indicando i siti dove reperire tale materiale. Il Fornitore non ha alcuna responsabilità rispetto al contenuto del materiale fornito o indicato per la pubblicazione dal Committente e rispetto ad ogni onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
  4. Il Committente dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito per la realizzazione delle pagine web e che lo stesso è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non viola alcun diritto di autore, marchio di fabbrica o segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi.
  5. Il Fornitore cede tutti i diritti di sfruttamento senza limiti di tempo e di luogo dell’eventuale materiale di tipo grafico realizzato per il sito internet. In ogni caso il Committente si impegna a rendere noto l’Autore citandolo su dette rappresentazioni visive o sugli elaborati. In particolare al Fornitore è consentito inserire un collegamento ipertestuale all’interno del sito web, in modo da essere riconosciuto come autore del progetto web sviluppato (ad esempio “powered by”, “realizzato da”…).

Articolo 4: corrispettivo

  1. Il Committente si impegna a corrispondere al Fornitore, a titolo di corrispettivo per la realizzazione del sito web, l’importo concordato tra le parti come indicato a preventivo.
    1. Il compenso pattuito nella misura indicata nel presente articolo è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell’incarico. Poiché l’attività svolta dal Fornitore è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate, e considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, qualora il Fornitore nel corso della realizzazione dell’opera rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, affinché siano individuati i nuovi oneri e sia conseguentemente rideterminato il compenso.
    2. Qualora il ritardo dei pagamenti si protrarrà per più di 30 giorni rispetto ai termini pattuiti, si produrrà ipso-jure la risoluzione del contratto per colpa del Committente a norma dell’art. 1456 c.c., fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto, comprensivo di interessi al tasso legale ed il risarcimento del danno a favore del Fornitore.

    Articolo 5: riservatezza

    1. Il Fornitore è tenuto a non divulgare informazioni, cognizioni e documenti a terzi, se non per finalità strettamente connesse all’attività oggetto del presente contratto ed indispensabili per la realizzazione del servizio, di cui verrà conoscenza o che le saranno comunicati dal Committente. I medesimi obblighi varranno anche per il Committente, per quanto riguardo le informazioni, cognizioni e documenti di cui verrà conoscenza o che gli saranno comunicati dal Fornitore.

    Articolo 6: esonero di responsabilità

    1. Il Fornitore non ha alcuna responsabilità in ordine alle comunicazioni obbligatorie relative ad eventuale attività di e-commerce, alla pubblicità commerciale ed in generale alla conformità agli obblighi imposti dalla normativa che disciplina il settore di attività specifica del Committente.
    2. Il Fornitore non ha inoltre alcune responsabilità:
      1. per i contenuti del sito resi direttamente disponibili dal Committente e per le modificazioni apportate dal Committente successivamente alla consegna;
      2. per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Committente, che fossero, all’insaputa del Fornitore stesso, coperti da diritti d’autore;
      3. per malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc;
      4. per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di Contratto;
      5. per malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Committente o terze parti sono dotati.

    Articolo 7: controversie

      1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Cuneo.